DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L’indennità di disoccupazione agricola è l’indennità pagata dall’INPS ai lavoratori agricoli che hanno perso involontariamente il posto di lavoro o a cui non è stato rinnovato il contratto.
Può essere richiesta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di licenziamento o di fine contratto.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:
L’importo è il 40% della retribuzione di riferimento.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola gli operai a tempo indeterminato (OTI) iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione, gli operai a tempo determinato (OTD) che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno a cui l’indennità si riferisce e gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi.
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