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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Cos è

L’indennità di disoccupazione agricola è l’indennità pagata dall’INPS ai lavoratori agricoli che hanno perso involontariamente il posto di lavoro o a cui non è stato rinnovato il contratto.

Può essere richiesta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di licenziamento o di fine contratto.


L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:


  • Le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
  • Le giornate di lavoro in proprio.
  • Le giornate indennizzate ad altro titolo (es: malattia, materni infortunio etc.).
  • Le giornate non indennizzabili.


L’importo è il 40% della retribuzione di riferimento.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto alla disoccupazione agricola gli operai a tempo indeterminato (OTI) iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione, gli operai a tempo determinato (OTD) che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno a cui l’indennità si riferisce e gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi.


Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.


DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PRATICA
  • Carta d'identità e codice fiscale del richiedente


  • IBAN del richiedente


  • Licenziamento: Lettera di licenziamento - contratto (se a termine)


  • Busta paga del richiedente

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