INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è un istituto giuridico a tutela di quei cittadini affetti da minorazioni psichiche e/o fisiche che siano impossibilitati a deambulare o che siano impossibilitati a compiere gli atti quotidiani di vita.
La prestazione ha un importo di 525,17 € e viene erogata per 12 mensilità; non è soggetta a IRPEF e non è reversibile.
L’indennità di accompagnamento è valutata da una Commissione operante presso ogni Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ex ASL) e la richiesta di riconoscimento va presentata, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente mediante il rilascio del certificato medico telematico di invalidità civile da richiedere al proprio medico curante.
E’ fondamentale formalizzare anche la domanda amministrativa all’INPS. Non è sufficiente il solo invio, da parte del medico curante, del certificato medico in questione.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti in Italia.
L’indennità è erogata indipendentemente dall’età anagrafica e dalla situazione reddituale e viene sospesa nel momento in cui il beneficiario viene ricoverato a titolo gratuito.
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