MATERNITÀ
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, ossia durante:
Il congedo di maternità può essere anticipato nel caso di gravi complicanze della gestazione oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del bambino.
Il congedo di maternità può essere flessibile e la lavoratrice ha la facoltà di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternita dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo mese, oppure di astenersi solo dopo il parto nei 5 mesi successivi allo stesso.
In entrambi i casi, la flessibilità è concessa purché il medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tali opzioni non arrechino pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
Ha diritto al congedo di maternità la madre lavoratrice.
Il diritto al congedo di maternità ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
I requisiti d’accesso variano a seconda della tipologia di lavoro.
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