PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecciaia è la pensione che si consegue in base ad un determinato requisito d’età e in base ad un determinato requisito contributivo.
Gli iscritti a più gestioni previdenziali possono perfezionare il requisito contributivo anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti. Questa forma di pensionamento in cumulo è possibile solo se il richiedente non sia già titolare di altra pensione diretta.
Possono richiedere la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, noché i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata.
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
Lavoratori con contribuzione al 01/01/1996
Per i lavoratori con contribuzione versata/accredita prima del 01/01/1996, la pensione di vecchiaia si consegue in base ai seguenti requisiti:
Il requisito anagrafico viene elevato in ragione dell’incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall’ISTAT.
Possono inoltre accedere al pensionamento con 15 anni di contribuzione i lavoratori e le lavoratrici che:
La decorrenza della pensione può avvenire alla data di maturazioni dei requisiti oppure, a scelta del richiedente, dal mese successivo al mese di trasmissione della domanda.
Per i lavoratori dipendenti è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro che non è necessaria per i lavoratori autonomi.
Lavoratori con contribuzione solo dopo il 01/01/1996
Per i lavoratori che hanno versato contributi solo a partire dal 01/01/1996, valgono le regole sopra riportate ma è richiesta anche la maturazione di un importo minimo di pensione pari all’importo dell’assegno sociale in vigore nell’anno di decorrenza della prestazione maggiorato del 50%. Tale soglia minima mensile per il 2022 è pari ad 702,15 €.
In alternativa, fino al 2024, è possibile accedere alla pensione con 71 anni d’età per donne e uomini (requisito che viene elevato in ragione dell’incremento delle aspettative di vita rilevato periodicamente dall’ISTAT) e 5 anni di contribuzione effettiva (vale a dire tutta la contribuzione versata, ad esclusione di tutta quella accreditata figurativamente senza eccezioni). In tal caso, non è invece richiesta la maturazione di un importo minimo di pensione.
In relazione alle sole lavoratrici madri, in presenza degli altri requisiti, è possibile anticipare la decorrenza della pensione, rispetto alle età pensionabili indicate, di 4 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 12 mesi; in alternativa sarà possibile richiedere una piccola maggiorazione che varia in funzione del numero dei figli.
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