PERMESSI LAVORATIVI L. 104/92
Sia il lavoratore disabile che il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità, possono fruire dei permessi lavorativi retribuiti affini all’assistenza.
Il lavoratore disabile ha diritto a:
Oppure
Oppure
Il lavoratore che deve assistere un parente con disabilità può fruire dei permessi lavorativi nella sola forma dei tre giorni di permesso mensile (anche frazionabili).
Nel settore pubblico questa possibilità è consentita solo se nel nucleo familiare non sono presenti altre persone che possono prestare assistenza
Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
I permessi lavorativi retribuiti possono essere fruiti dal lavoratore disabile o da parenti/affini entro il terzo grado del lavoratore disabile ai quali è stato riconosciuto lo status di handicap grave ai sensi del comma 3, articolo 3 della Legge 104/1992, nelle modalità di seguito indicate.
Permessi per figli disabili
I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a:
Oppure
Oppure
Permessi per parenti disabili
Il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità può fruire di 3 giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore).
I 3 giorni di permessi giornalieri possono essere fruiti dal coniuge o anche da un parente o affine entro il 2° grado del soggetto disabile.
I 3 giorni possono essere inoltre fruiti dal “convivente di fatto” per l’assistenza all’altro convivente: in tal caso sarà necessario dimostrare la sussistenza della convivenza presentano la relativa dichiarazione anagrafica presso il comune di residenza.
Il diritto all’assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Per la giornata di permesso mensile presa per sé stessi o per l’assistenza al familiare disabile è garantita la copertura contributiva figurativa, utile per il diritto e per la misura della pensione.
Altri permessi per lavoratori disabili
I lavoratori dipendenti con una disabilità riconosciuta in misura superiore al 50% possono inoltre fruire del c.d. “congedo di cure per gli invalidi”. Si tratta di un permesso di 30 giorni l’anno, non necessariamente continuativo e fruibile anche via frazionata, riconosciuto a quei soggetti che abbiano necessità di assentarsi per sottoporsi alle cure legate alla patologia invalidante certificata.
Per beneficiare delle giornate di permesso è necessario produrre al proprio datore di lavoro una prescrizione da parte del medico curante (di struttura pubblica o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) attestante la necessità della cura connessa all’infermità.
La richiesta non deve essere trasmessa all’INPS ma viene gestita direttamente con il datore di lavoro.
All’atto della domanda telematica, sia il richiedente che il disabile dovranno sottoscrivere due dichiarazioni: il primo che intende assistere il disabile e il secondo che intende voler farsi assistere dal richiedente
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