Business Change of Job, Unemployment, Resigned Concept.
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Cos è

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la ​persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.


Il termine di rilascio è di 60 giorni.


Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su ​modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il ​motivo per il quale sono stati rilasciati.


Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non ​superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa ​adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impront


Per ulteriri informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.


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Chi ne ha diritto

Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso.


Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:


  • Richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide; motivi di ​giustizia.
  • Motivi umanitari.
  • Per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento.
  • Per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano.
  • Per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; ​persona inespellibile per bisogno di cure.


Durata


La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:

  • Per soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali è sufficiente la dichiarazione resa ​all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque ​per periodo non superiore a 90 giorni.
  • Per studio: non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di ​istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione ​debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso puo’ essere prolungato per ​ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.


Patronato Inca del Piemonte

Via Pedrotti, 5 - 10152 Torino (TO)

Tel: 011 2442499

Fax: 011 2442421

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