Business Change of Job, Unemployment, Resigned Concept.
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Cos è

Il permesso di soggiorno UE – SLP (per soggiornanti di lungo periodo) è il titolo di soggiorno che ha sostituito ​la Carta di Soggiorno, abrogata nel 2007. È valido a tempo indeterminato.


Il titolare del permesso per lungosoggiornanti può:


  • Fare ingresso e circolare liberamente sul territorio nazionale in esenzione di visto.
  • Svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma (salvo quelle che la ​legge espressamente vieta).
  • Usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, sanitarie e scolastiche.
  • Partecipare alla vita pubblica locale con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.


Il permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti può essere revocato:


  • Se è stato acquisito fraudolentemente.
  • In caso di espulsione.
  • In caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi.
  • In caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’UE.
  • In caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.


Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione ​internazionale riporta la dicitura protezione internazionale riconosciuta dall’Italia


Per ulteriri informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

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Chi ne ha diritto

Ha diritto al permesso di soggiorno Ue – SLP lo straniero:


  • In possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità.
  • Che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
  • Nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito minimo annuo non inferiore all’importo annuo ​dell’assegno sociale aumentato della meta’ dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ​ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni quattordici e’ richiesto, in ​ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della ​determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con ​il richiedente.
  • Di un alloggio idoneo che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia ​residenziale pubblica o fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Asl.
  • Che abbia superato il test di conoscenza della lingua italiana (livello A2).


La norma non si applica agli stranieri che:


  • Soggiornano per motivi di studio o formazione professionale.
  • Soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o sono in attesa di una decisione su ​tale richiesta.
  • Hanno chiesto la protezione internazionale e sono ancora in attesa della decisione.
  • Sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.


I cittadini stranieri titolari della protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) e i loro ​familiari possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti a condizioni più ​favorevoli.


Non sono tenuti a presentare la documentazione attestante la disponibiltà di un alloggio idoneo e non devono ​sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana.

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Calcolo dei 5 anni

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del soggiorno quinquennale e ​sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano ​complessivamente dieci mesi nel quinquennio salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di ​adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute o da altri gravi e comprovati motivi.


Ai fini del calcolo del periodo dei 5 anni si computano i periodi di soggiorno con titolo di soggiorno rilasciato:


  • Per motivi di studio o formazione professionale.
  • Per protezione temporanea.
  • Per motivi umanitari.
  • Per richiesta protezione internazionale.


Non si computano invece i periodi di soggiorno di breve durata.


Per i titolari della protezione internazionale i 5 anni si calcolano a partire dalla data di presentazione della ​domanda di protezione internazionale.

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