Il permesso di soggiorno UE – SLP (per soggiornanti di lungo periodo) è il titolo di soggiorno che ha sostituito la Carta di Soggiorno, abrogata nel 2007. È valido a tempo indeterminato.
Il titolare del permesso per lungosoggiornanti può:
Il permesso di soggiorno Ue per lungosoggiornanti può essere revocato:
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale riporta la dicitura protezione internazionale riconosciuta dall’Italia
Per ulteriri informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.
Ha diritto al permesso di soggiorno Ue – SLP lo straniero:
La norma non si applica agli stranieri che:
I cittadini stranieri titolari della protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria) e i loro familiari possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti a condizioni più favorevoli.
Non sono tenuti a presentare la documentazione attestante la disponibiltà di un alloggio idoneo e non devono sottoporsi al test di conoscenza della lingua italiana.
Calcolo dei 5 anni
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del soggiorno quinquennale e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute o da altri gravi e comprovati motivi.
Ai fini del calcolo del periodo dei 5 anni si computano i periodi di soggiorno con titolo di soggiorno rilasciato:
Non si computano invece i periodi di soggiorno di breve durata.
Per i titolari della protezione internazionale i 5 anni si calcolano a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
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